lunedì 27 giugno 2011

I collaboratori del CTU: deus ex machina?

Se c'è una posizione non condivisibile della Cassazione è quella dei collaboratori.

Si afferma infatti sovente che "il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice" (v. ad es. sent. 16471 del 15-7-2009).

Perchè è sbagliato questo indirizzo? E' semplice:

- il CTU giura e si impegna a far conoscere la verità; il collaboratore no.
- il CTU è sottoposto al controllo del giudice; il collaboratore no.
- il CTU deve astenersi nei casi previsti dalla legge e ove opportuno; il collaboratore no.
- il CTU deve evitare incompatibilità; il collaboratore no.

e così via.

Non solo. Se il CTU è uno specialista della materia, perchè sente il bisogno di avvalersi di uno specialista ... della materia?

- Se la materia è la stessa, allora significa che non è uno specialista e va sostituito.
- Se è una materia diversa allora bisogna nominare due CTU.

Il collaboratore è una meteora che sfugge al controllo di tutti, compreso il CTU: come può il CTU valutare il lavoro di uno specialista se, per il fatto di averlo nominato, dimostra di essere ignorante in materia?

Meditate ermellini, meditate.

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